1. Nel settore dell'acquacoltura, nelle more dell'adozione di norme comunitarie di produzione, comprese norme sulla conversione, applicabili all'acquacoltura biologica, si applicano le disposizioni nazionali, nonché le regole private allo scopo accettate o riconosciute, sempre che esse rispondano agli stessi obiettivi e princìpi enunciati nel titolo II.