Art. 10.
(Norme di produzione per l'acquacoltura).

      1. Nel settore dell'acquacoltura, nelle more dell'adozione di norme comunitarie di produzione, comprese norme sulla conversione, applicabili all'acquacoltura biologica, si applicano le disposizioni nazionali, nonché le regole private allo scopo accettate o riconosciute, sempre che esse rispondano agli stessi obiettivi e princìpi enunciati nel titolo II.